La Corte di Cassazione, sez. trib., nella sentenza n. 16527 del 14 luglio 2010 chiarisce che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 9 D.L. 557/1993 dal DPR 139/1998, di portata innovativa e che esplicano efficacia a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono esenti da ICI i fabbricati a destinazione abitativa anche in difetto del requisito dell'identità fra proprietario del terreno e fabbricato (Cass. 1330/2005). È quindi esente il fabbricato utilizzato quale abitazione dal pensionato agricolo qualora il fondo cui è asservito sia condotto da un affittuario.