La Corte di Cassazione, sez. trib. nella sentenza 9 luglio 2010, n. 16204 precisa che, in caso di variazione colturale denunciata dal contribuente (1997), ma non ancora messa agli atti, il contribuente non può autoridursi il versamento dell’imposta sulla base dell’importo da questo reputato congruo, ma diverso da quello determinato dall’ente comunale sulla base della rendita iscritta a catasto. Pur in buona fede e con un comportamento lesivo della capacità contributiva di cui all’art. 53 da parte dell’UTE, la figura del c.d. “indebito tributario” è riconducibile all’indebito previsto in linea generale dall’art. 2033 c.c. e quindi il soggetto che ritenga di aver diritto al credito di restituzione, deve esercitare la sua pretesa creditoria mediante richiesta di rimborso, ma senza ricorrere ad alcuna forma di autotutela, che, precisa la Corte “il nostro ordinamento in generale neppure ammette, ma sanziona invece come atto arbitrario ed illegittimo” (Cass. n. 17161/2002). La compensazione del debito tributario è ammessa, ma solo se regolata ex lege (v. Cass. n. 14588/2001). Ne discende, prosegue la Cassazione, che il competente ufficio del territorio avrebbe dovuto accertare ed iscrivere la nuova rendita dalla data in cui ricevette la relativa comunicazione, ed il Comune avrebbe dovuto ricalcolare il tributo dal 1 gennaio dell’anno successivo alla variazione catastale (nel caso di specie anche per gli anni precedenti dato che il regolamento dell’ente espressamente affermava che la variazione decorreva dalla denuncia, se comunicata al Comune). Il contribuente, malgrado ciò, era tenuto, comunque, a pagare l’imposta nell’importo richiestogli, salvo il diritto di esercitare la sua pretesa alla restituzione dell’eccedenza indebita, attraverso domanda di rimborso, da formularsi ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.