Il grave stato di crisi aziendale, dovuto a fatti indipendenti dalla propria volontà e capacità aziendale, in quanto determinati da fattori esterni (la crisi economica e la perdita dell’unico grande cliente), con conseguente difficoltà ad affrontate tutte le scadenze previste per la liquidazione IVA e per il saldo del Mod. Unico, concretizzano gli estremi della "forza maggiore", espressamente citata e prevista nell'art.6 D.lgs. 472/1997 per la non applicabilità delle sanzioni. Lo prevede la sentenza della CTP Lecce, sez. I n. 352 del 23 luglio 2010.