Visto
- Il c. 1 dell’art. 160 bis del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), come integrato dal D. Lgs. 113 del 31 luglio 2007, che consente il ricorso alla locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche:
“160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.”
Rilevato che:
1. il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è quel contratto mediante il quale un soggetto, detto concedente o locatore, concede in godimento ad un altro soggetto, detto utilizzatore o locatario, un bene mobile o immobile per un tempo determinato, contro il pagamento di un canone di locazione periodico, il cui ammontare tende, rapportato alla durata del contratto, a uguagliare il valore capitale del bene, con i relativi interessi e le quote di profitto dell’impresa di leasing. Al termine del contratto è possibile riscattare il bene oggetto del leasing ad un prezzo stabilito in precedenza; dal leasing finanziario si distingue il leasing operativo, laddove in quest’ultimo rapporto contrattuale in genere è lo stesso produttore a concedere in locazione il bene all’utilizzatore; inoltre il leasing operativo viene impiegato per assicurarsi la disponibilità di beni comuni (es dotazioni hardware) che al termine del contratto in genere non vengono riscattati in quanto ormai obsoleti; successivamente si procede a stipulare un nuovo contratto per assicurarsi la disponibilità di beni più recenti;
Considerato che:
1. benché nel quesito sia indicato leasing operativo, riteniamo più pertinente la definizione di leasing finanziario, anche in considerazione del valore dell’opera;
2. considerato altresì che dal punto di vista della contabilizzazione nel bilancio di previsione finanziario dell’ente locale, il canone di locazione corrisposto a fronte di un contratto di leasing finanziario deve essere opportunamente scomposto nella quota in c/interessi (intervento 06 “interessi passivi e oneri finanziari diversi” del Titolo I) e nella quota corrispondente all’effettivo canone (intervento 04 “utilizzo di beni di terzi” sempre del Titolo I).
Evidenziamo che:
1. Nel caso il contratto di leasing debba essere ancora sottoscritto, ovvero se ne preveda l’attivazione a partire dal prossimo esercizio, l’inserimento delle previsioni finanziarie nel bilancio (annuale e pluriennale), trattandosi di stime che si tradurranno in importi certi solamente al momento dell’effettiva sottoscrizione, può essere effettuato avvalendosi di simulazioni svolte attraverso fogli di calcolo reperibili presso i siti dei principali istituti di credito o di calcolo finanziario (all’uopo segnaliamo il seguente link: http://www.calcoliecalcoli.com/leasing.htm).