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Accesso agli atti ex art. 35, D.Lgs. 36/2023 – Il parere del MIT

In risposta a due quesiti, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con parere n. 2166 del 21.7.2023, ha fornito interessanti indicazioni interpretative in relazione all’art. 35 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici) in tema di accesso agli atti.

Al MIT veniva richiesto di interpretare il comma 2 lett. d) dell’articolo in esame, il quale differisce l'accesso ai verbali relativi alla valutazione delle offerte fino all'aggiudicazione: in particolare il quesito poneva la questione se tale differimento dovesse essere ritenuto valido anche nel caso di gara al minor prezzo in cui l'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica e in assenza di una "valutazione tecnica" dell'offerta e, in caso di risposta affermativa, come questo differimento sia logicamente coerente con il fatto che nella seduta pubblica i partecipanti prendono conoscenza di tutti gli elementi che saranno poi inseriti a verbale.

Il Supporto Giuridico del MIT risponde, richiamando quanto contenuto nella relazione illustrativa del Codice e in adesione all’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 10/2020, precisando che lo strumento istituito dell'art. 35 del Dlgs 36/23 è applicabile ad ogni fase dei contratti pubblici e indipendentemente dal criterio selettivo scelto dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'accesso sarà consentito a tutti i partecipanti a prescindere dal criterio di selezione adottato dalla stazione appaltante e con le modalità indicate dal comma 3 dell'art. 35, ovvero fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2.

L’inosservanza delle disposizioni richiamate, inoltre, comporta la violazione dell’articolo 326 del codice penale.

Relativamente alla scelta del criterio di selezione da parte delle stazioni appaltanti il MIT rinvia all’art. 50 comma 4 del Dlgs 36/23 per gli appalti sotto soglia e all'art. 108 per gli appalti sopra soglia.