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Asseverazione: la ratio è la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio

La Corte dei Conti Campania (deliberazione n. 30/2024/PRSP) ha ricordato l’importanza dell’asseverazione dei rispettivi rapporti di credito e debito tra Ente locale e propri società ed organismi partecipati, quale obbligo imposto dall’art. 11, c. 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011. In particolare, i Magistrati ne hanno ribadito l’essenzialità al fine di determinare puntualmente l’accantonamento da operare all’apposito fondo.

Sul punto la Sezione ha osservato che “Il fondo rischi società ed organismi partecipati è un accantonamento finalizzato a neutralizzare i fattori di rischio scaturenti delle relazioni di debito-credito con gli organismi partecipati.”

La disposizione sopra richiamata prevede in merito “che all'interno della relazione sulla gestione (allegato obbligatorio al rendiconto), l’ente territoriale deve, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Segnatamente, l’articolo di cui si discorre, precisa che“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Fondamentale è dunque la verifica dei rapporti crediti/debiti reciproci tra enti territoriali e proprie partecipate (c.d. “circolarizzazione”) in quanto funzionale ad assicurare la doverosa evidenza giuscontabile delle passività potenziali connesse alla gestione degli organismi partecipati.

Tale verifica, peraltro, è volta a garantire il rispetto dei principi di veridicità e trasparenza dei documenti contabili, poiché un disallineamento delle posizioni di debito e credito influenza l’attendibilità del risultato di amministrazione dell’ente territoriale, nonché il risultato di esercizio degli organismi partecipati. Attraverso l’accantonamento a fondo rischi, quindi, è possibile riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggior debito o minor credito fosse stato contabilizzato. Proprio in ragione di tale finalità, la predetta attività di circolarizzazione deve svolgersi anche con riferimento ad organismi partecipati diversi dalle società, in quanto la ratio legis è quella di preservare l’equilibrio di bilancio indipendentemente dalla natura del soggetto partecipato.”

L'accantonamento a fondo rischi collegati alle reciproche poste di credito/debito non riconciliate non è l'unico profilo interessato dai rapporti con le partecipate ai fini dell'equilibrio di bilancio dell'Amministrazione socia e della sua salvaguardia. In merito si ricorda infatti quanto riportato nella ns News del 04/03/2024 in relazione al fondo perdite partecipate e al più ampio "progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante", come evidenziato dalla Corte dei Conti Basilicata nella deliberazione n. 13/2024/PRSE.