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Come finanziare le misure di welfare integrativo

La Corte Conti Liguria si è espressa con delibera n. 27/2024 su richiesta parere in ordine alla possibilità di “incrementare la parte variabile del Fondo delle risorse decentrate secondo il disposto di cui all’art. 79, comma 2, lettera c), del c.c.n.l. del 16.11.2022 (che consente di <<… adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL>>), per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale e se tali risorse possano essere escluse dalla verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

La Sezione ha rilevato che “le misure di welfare integrativo possano essere finanziate: a) utilizzando le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel rispetto del limite di spesa storica posto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del vigente CCNL Funzioni locali (che prevede che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme”), limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; b) utilizzando, eventualmente, quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL (“mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”), con conseguente incidenza e necessità di osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; c) con le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modifiche, in legge n. 111/2011, come previsto dall’art. 82, comma 2, secondo periodo, del CCNL (“Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”), risorse non incidenti sul limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.