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Controllo partecipate: i suggerimenti della Corte dei Conti

Nel rimarcare l’importanza di un corretto ed efficacie esercizio dei controlli interni, la Sezione emiliana della Corte dei Conti, con deliberazione n. 149/2022/VSGC, ha fornito alcuni interessanti suggerimenti per l’esercizio del controllo sulle realtà partecipate dalle pubbliche amministrazioni, soprattutto nel caso in cui si registrino situazioni di reiterate perdite.

Ripercorrendo i principali riferimenti normativi in materia, i Magistrati hanno sottolineato come la presenza di risultati economici negativi rappresenti un primo alert per l’Amministrazione socia, ponendo in particolare “l’attenzione dell’ente sul corretto funzionamento del controllo sulle società partecipate non quotate, di cui all’art. 147-quater del T.U.E.L.”, il quale, come più volte ribadito dal Collegio, dev’essere strutturato istituendo “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (cfr. ex multis deliberazioni n. 93/2022/VSGC, 117/2021/VSGC, 110/2021/VSGC).”.

Data poi l’incertezza economica caratterizzante l’attuale periodo storico, la Corte ha rimarcato l’importanza delle raccomandazioni contenute nella deliberazione n. 18/2020/INPR della Sezione delle Autonomie circa “l’opportunità, da parte della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, di attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall’emergenza da Covid-19 e garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovassero già in condizioni di crisi strutturale” con la possibilità di adottare, nel caso di necessità, “provvedimenti «adeguati» ai sensi dell’art. 14 del T.U.S.P, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socioeconomico territoriale.”.

Ulteriormente, in relazione ai controlli imposti dall’art. 147-quinques, TUEL, da cui discende la necessità di un attento monitoraggio sugli equilibri finanziari e sull’andamento delle grandezze rilevanti in contabilità economica al fine di rilevare e correggere tempestivamente eventuali situazioni di disequilibrio, i Magistrati hanno ricordato come l’allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011 stabilisca che l’Amministrazione, ove si presenti un risultato negativo, “è chiamata a fornire un’adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’Amministrazione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;

- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall’erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti.”.

Infine, analizzando la metodologia di controllo applicata dall’Ente locale oggetto di esame, ovvero “la modalità di estrazione casuale semplice per la selezione degli atti da sottoporre a controllo”, la Corte ha sottolineato che seppur spetti “all’ente scegliere la modalità più efficace, in base ad un’analisi del contesto interno ed esterno che consenta di individuare le aree soggette a maggior rischio”, a supporto delle tecniche di campionamento possono essere utilizzate le indicazioni fornite “dalle linee guida dell’Anac, relative all’elaborazione e definizione delle misure anticorruzione”, nelle parti ove viene esplicato il procedimento di “analisi del contesto interno ed esterno, … mappatura dei processi, … individuazione delle aree a maggior rischio corruttivo ed infine … previsione”.