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Divieto assunzionale: la presunta necessarietà dell’assunzione non preclude il danno erariale

Con sentenza n. 105/2022 la seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha condannato il comportamento di un dirigente che ha comunque provveduto all’assunzione di personale, seppur informato della mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini.

Come rammentato dal Collegio, infatti, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio consolidato, fissato al 30 settembre di ciascun anno, non preclude “un’approvazione “tardiva” dell’atto”, in quanto il legislatore ha istituito quale unica pena il divieto assunzionale al fine di stimolare ed accelerare le attività delle Amministrazioni.

Tuttavia, in quanto trattasi di divieto “assoluto e inderogabile” tutte “le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono”, proseguendo la nullità fino al momento dell’adempimento dell’onere da parte dell’Amministrazione.

L’illiceità della condotta del dirigente non può dunque essere scriminata sulla base della “presunta necessarietà” e assenza di “interesse personale” da parte dello stesso, in quanto non appena “acquisita la notizia della mancata approvazione … Ella avrebbe potuto e dovuto bloccare o non avviare o avviare con clausola condizionale, l’iter volto alle assunzioni. In tal senso, dichiara la Corte, “l’inosservanza del divieto ha reso l’odierna appellante … imputabile di grave negligenza, e alla stessa devono essere addebitate le conseguenze dannose delle determinazioni assunte contra legem: il “buon” fine non può giustificare il mezzo adoperato”.

In materia si sono recentemente espresse anche diverse sezioni di controllo della Corte dei Conti ricordando infatti che la mancata o tardiva approvazione dei documenti contabili contenuti all’art. 161 del d.lgs. 267/2000 ovvero il mancato o tardivo invio degli stessi alla BDAP comporta l’attivazione delle disposizioni di cui all’art. 9, co. 1-quinquies e seguenti, del D.L. 113/2016 ovvero il “divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando” l’Amministrazione inadempiente provveda alla trasmissione di quanto dovuto; “è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione …”. (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 2/2022/PRSE; Corte dei Conti Trentino Alto Adige, deliberazioni n. 2/2022/PRSE, 5/2022/PRSE, 7/2022/PRSE)