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DL 77/2021: affidamento diretto solo a soggetti esperti

Nel testo del D.L. 77/2021, come approvato dalla Camera, all'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e fino a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Tuttavia, si prevede che restino "fermi" il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici ma anche "l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione".