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Iva al 10% per il trenino turistico

All’attività di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, mediante l'impiego di veicoli diversi da quelli ''adibiti al servizio di taxi'' (nel caso di specie un trenino utilizzato in un percorso andata - ritorno nel centro storico per fini turistico ricreativi) rientra nell'ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevede l'applicazione dell'IVA nella misura del 10 per cento. In quanto attività di trasporto, per la certificazione si rende applicabile l’art. 22 del Decreto IVA e l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 a mente dei quali “Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale”. In particolare i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino. Non si applica l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Nella risposta n. 93/2024, l’Agenzia ricorda che con la risoluzione 2 febbraio 2021, n. 8/E, è stato ribadito il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  1. "sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA le sole prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono all'interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) effettuate mediante ''veicoli da piazza'', per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. ''Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'). Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (cfr., inter alia, risoluzione ministeriale n. 650613 del 21 novembre 1988; risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018 e risposta pubblica ad istanza di interpello n. 225 del 5 luglio 2019);
  2. soggiacciono all'aliquota IVA del 5 per cento di cui alla Tabella A, Parte IIbis, numero 1ter) del Decreto IVA le prestazioni di trasporto urbano via acqua «...effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.» (i.e. motoscafi, nave, battello, vaporetto, ecc.);
  3. sono soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, numero 127novies) del Decreto IVA le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato (per ulteriori dettagli, cfr. anche risoluzione n. 50/E del 2018, risposte a interpello nn. 225 del 2019 e 530 del 2021).
  4. La recente risposta n. 46 del 2024 precisa altresì che i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati devono essere letti alla luce dell'interpretazione autentica recata dall'articolo 36bis del DL 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Si ricorda che, per il citato articolo 36bis, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi a «...ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12...» del Decreto IVA. A nulla rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa".