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Società partecipate, invio alla Corte dei Conti solo per assunzione qualifica di socio

L’invio alla Corte dei Conti della delibera consiliare relativa alle partecipazioni societarie ex art. 5 Dlgs 175/2016 e smi – TUSP deve essere effettuata solo allorquando si verifica nuova assunzione della qualifica di socio.

E’ quando ha evidenziato la Corte dei Conti del Veneto nella delibera n. 132/2024. La Sezione ha evidenziato che “Con riferimento alle operazioni societarie che non determinano l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, ma che generano un effetto meramente incrementativo di partecipazioni già detenute, si rinvia a quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, secondo cui “L’assunzione della qualità di socio segna […] la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione.

Nella medesima delibera si osserva che “l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”.