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TARI e TQRIF entro il 30 aprile

L’art. 3 comma 5 quinquies del DL 228 /2021 convertito in Legge 15/2022 dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La Delibera Arera 15/2022 prevede all’art. 1 che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) si applica dal 1° gennaio 2023.

In riferimento alle specifiche domande dei Comuni, si ritiene che la modifica del regolamento TARI per adeguarlo alle disposizioni sul TQRIF possa essere fatta entro il 30 aprile 2023, con decorrenza 01 gennaio 2023 e non necessariamente entro il 31 dicembre 2022 con decorrenza 1 gennaio 2023