← Indietro

Tassazione separata per la restituzione dei contributi per il riscatto della laurea

L’Agenzia delle entrate, con Risposta n. 62/2024, chiarisce che i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Nella risoluzione 12 settembre 2002, n. 298/E, richiamando la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, è stato chiarito che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento. Nel caso però di “restituzione” dei predetti contributi da parte del datore di lavoro che li aveva trattenuti – in difetto di una norma in tal senso - gli stessi sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n–bis) del Tuir.

La domanda è posta da un Ente che ha chiesto il regime fiscale da applicare sulla restituzione delle somme versate al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, non avendo però titolo per beneficiarne. Detto personale ha infatti chiesto su base volontaria il riscatto del corso di laurea, operando le relative trattenute in busta paga. Tuttavia, la possibilità di richiedere il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, non spetta al personale in servizio e in quiescenza in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000, motivo per cui si intendeva restituire le somme trattenute.

Si rileva infatti che “In relazione al personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo dall'articolo 13 della legge n. 70 del 1975 «All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente». Nei confronti di detto personale, ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, trovano applicazione le disposizioni della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (''Valutazione dei servizi dell'indennità di buonuscita'') in base alla quale ai sensi dell'articolo 1 è data facoltà al dipendente di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, «dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita». In relazione al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.