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Docente part time: lezioni private con partita IVA e regime forfettario

Il docente statale assunto part time che continui a svolgere con regolarità lezioni private deve continuare a mantenere la partita IVA, valutando se continuare ad applicare il regime forfettario o quello “speciale” che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private. Lo chiarisce la Risposta n. 63/2024.

Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta in regime di esenzione ex articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 (sono esenti IVA “le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”). Quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per “esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche”.

Da un punto di vista reddituale, il docente potrà valutare se applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15%, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, o, in alternativa, il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972). I due regimi sono infatti alternativi.