← Indietro

Formazione: rilevanti IVA le prestazioni di singoli docenti

Con riferimento ai corrispettivi percepiti da relatori indipendenti per l'attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione, convenzione o collaborazione con gli Ordini professionali, la Risposta n. 457/2021 chiarisce che le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell'ente organizzatore del corso devono essere assoggettate ad IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata (cfr. in tal senso, anche Circolare n. 58/E del 18 giugno 2001), oppure nel caso in cui relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Non è accolta la tesi dell'Ente istante che riteneva applicabile l'esenzione, in quanto "... trattasi di eventi formativi svolti sotto la direzione ed il controllo dell'Ordine, e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lett. i), della Direttiva n. 112/2006 e all'articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972."

In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, deve infatti ritenersi imponibile l'attività resa da un docente/libero professionista ad un istituto che organizza corsi scolastici o di formazione professionale, quando è l'istituto stesso ad assumersi ogni rischio per la gestione dei corsi in parola.

L'esenzione di cui all'articolo 10, n. 20), si applica quando i soggetti incaricati dell'esecuzione dei corsi provvedono alla effettuazione di operazioni che concretizzano nella loro globalità l'esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione. L'esenzione non trova applicazione, invece, quando i soggetti incaricati provvedano all'effettuazione di singole prestazioni (risoluzione n. 430947 del 23 dicembre 1991).

Inoltre, l'esenzione da IVA prevista dal citato articolo 10, n. 20), riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005).

Pertanto, le eventuali prestazioni rese all'Istituto da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all'imposta nella misura ordinaria.

I chiarimenti, si evidenzia, possono valere anche per i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, dove a più riprese l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esenzione di cui all'articolo 14, comma 10, della L. 537/1993 si applica nei confronti del soggetto che organizza il corso e non si applica all'acquisizione dei singoli beni o servizi, quali la prestazione dei docenti (v. circolare n. 22/2008).