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"Interramento" linee telefoniche con IVA ordinaria

Gli interventi di interramento della linea telefonica, prima aerea, sul tratto di una strada residenziale oggetto di lavori di riqualificazione classificati come opera di urbanizzazione non possono essere considerati, a loro volta, agevolati come "opera complementare" e beneficiare dell’IVA al 10%, in assenza del requisito di costruzione "ex novo" e se realizzati con contratto di appalto distinto ed autonomo rispetto a quello principale. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 61/2024 verso un Comune che richiedeva l’applicazione dell’IVA agevolata, ritenendo che l’opera fosse comunque parte integrante dell'intervento complessivo.

L’Agenzia delle Entrate è di diverso avviso: il mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento ai sensi del combinato disposto di cui ai nn. 127­quinquies) e 127­septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R.n. 633 del 1972. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, infatti, le opere devono risultare realizzate nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale, di cui al citato articolo 16, comma 7­bis, del Testo Unico sull'Edilizia, rientranti nel perimetro dell'agevolazione.

Riprendendo quanto previsto dalla risoluzione n. 202/E del 2008, nel concetto di costruzione di opere rientra la realizzazione ''ex novo'' di un'opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta.

L'Agenzia conclude, per completezza, che non rileva la circostanza che detti lavori siano parte integrante dell'opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto dell'appalto, in quanto gli interventi sono realizzati in modo distinto ed autonomo da parte di soggetti diversi con i quali il Comune ha stipulato distinti contratti di appalto.