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16 GIUGNO: Acconto IMU 2025

Ai sensi del comma 762 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 i soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

A decorrere dall’anno 2025, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757 della Legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote è stata redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale i comuni hanno elaborato il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa.

All’art 1 comma 767 della predetta Legge, si stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ad oggi, molti comuni non hanno ancora pubblicato il Prospetto delle aliquote IMU sul portale del Federalismo fiscale, avvalendosi del termine ultimo fissato per la trasmissione al MEF del 14 ottobre p.v.

Per quanto previsto dalla norma, dunque, il soggetto passivo IMU verserà l’acconto (il 16 giugno p.v.) per l’anno di imposta 2025, indipendentemente dal Prospetto e solo dopo, a titolo di saldo IMU (il 16 dicembre p.v.), dovrà consultare il Prospetto delle aliquote IMU che l’Ente ha effettivamente approvato.

Cosa succede se, al contrario, l’Ente ha già provveduto alla pubblicazione del Prospetto delle aliquote IMU?

A tal proposito, ricordiamo la risposta del MEF nelle FAQ inerenti al Prospetto delle aliquote IMU, nella quale si legge:

“In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it. Occorre, infine, precisare che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate”.

Doveroso ricordare che la mancata approvazione del Prospetto delle aliquote IMU, adottato secondo le modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Si precisa che le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera da parte dell’organo competente.

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