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Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario MTR-3 rifiuti ai fini TARI e TARIP. Cambia la quota massima FCDE

L’art. 16 Allegato A Delibera ARERA n. 397/2025 MTR-3 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 è dedicato agli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. In particolare:

In ciascun anno 𝑎 = {2026, 2027, 2028, 2029}, la valorizzazione della componente 𝐴𝑐𝑐𝑎 a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

-gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

-gli accantonamenti relativi ai crediti;

-eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;

-altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE A COPERTURA DEGLI ACCANTONAMENTI RELATIVI AI CREDITI, si prevede che:

-nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

-nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Nel caso di passaggio, a partire dal 2026, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare:

partendo da una soglia massima pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.


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