Accantonamenti obbligatori del Comune socio per gli affidamenti in house da parte dell'ente di governo d'ambito
L'art. 3 bis comma 1 bis del DL 138/2011 convertito in Legge 148/2011 prevede obbligo di accantonamento in contabilità finanziaria da parte degli enti locali soci di società affidatarie in house di servizi pubblici locali a rete da parte degli enti di governo d'ambito.
La norma dispone:
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
Il comma 1-bis dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011, si riferisce contemporaneamente a un affidamento effettuato a livello aggregato (dall’ente di governo dell’ambito) ed a un obbligo di accantonamento pro quota nei bilanci dei singoli enti locali soci. Tale disposizione non è in contraddizione, come invece potrebbe apparire da una prima lettura.
Il soggetto affidante del servizio è l’ente di governo dell’ambito (EGATO o altra forma associativa obbligatoria), in quanto titolare della funzione di organizzazione e affidamento del servizio a rete; non sono i singoli Comuni, che hanno ceduto questa competenza proprio all’ente di governo dell’ambito.
Tuttavia, l’obbligo di accantonamento ricade sui Comuni in quanto tale obbligo è riferito al ruolo di soci pubblici della società in house. I Comuni sono chiamati in causa non come affidanti in senso stretto, ma in quanto proprietari (co-proprietari) della società che riceve l'affidamento dall’ente d’ambito.
La norma fa infatti riferimento a “enti locali proprietari” ovvero Comuni o Province o Città metropolitane che detengono partecipazioni nella società in house affidataria e che devono accantonare nel proprio bilancio una somma proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale della società, non perché affidano il servizio, ma perché ne sono soci e dunque espongono potenzialmente l’ente al rischio economico derivante dalla partecipazione pubblica.
Gli enti locali proprietari devono accantonare in quanto la partecipazione societaria implica un impegno finanziario potenziale a sostegno del capitale proprio della società, connesso al principio di sana gestione finanziaria (rischio latente). Talle accantonamento copre il rischio del potenziale impatto economico della partecipazione pubblica nel soggetto gestore (es. necessità di ricapitalizzazioni, perdite, investimenti futuri non coperti da risorse proprie della società).
Il ruolo di affidante e il ruolo di socio sono distinti: anche se l’affidamento è centralizzato (EGATO), l’obbligo di accantonamento resta in capo ai singoli soci pubblici della società affidataria, perché sono loro a dover sostenere nel tempo (anche potenzialmente) l’impiego di risorse pubbliche nella gestione del servizio.