Accantonamento a fondo contenzioso, analisi del rischio
Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011, deve è iscritto in spesa accantonamento per fondo rischi contenzioso, che richiede delibera di Giunta di ricognizione contenzioso in essere.
Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui l’ente ha significative probabilità di soccombere. L’Avvocatura civica (o in mancanza gli Affari generali) provvede ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi, segnalando come debito certo quell’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva.
Circa i criteri di quantificazione in base al grado di rischio, prendiamo spunti da procedura adottata da ente Regione, che riteniamo significativa:
1) RISCHIO PROBABILE (accantonamento tra il 50% e il 90% del valore della causa)
La passività potenziale può essere ritenuta probabile quando:
a) nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all’Ente;
b) l’Ente ritiene sia più conveniente, in termini di rapporto costi-benefici, risolvere in via anticipata il contenzioso;
c) è più verosimile che l’evento si verifichi piuttosto che il contrario
2) POSSIBILE (accantonamento tra il 10% e il 50% del valore della causa)
La passività potenziale può essere ritenuta possibile quando:
a) si è ancora in una fase in cui non si conosce l’esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
b) la controparte persevera nell’azione contro l’Ente, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all’Ente stessa;
c) l’Ente sta valutando se sia conveniente o meno, in termini di rapporto costi-benefici, risolvere in via anticipata il contenzioso;
d) l’orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno
3) REMOTO (accantonamento fino AL 10% valore della causa)
La passività potenziale può essere ritenuta remota quando:
a) il contenzioso è ancora in una fase d’istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
b) l’Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
c) la richiesta non è documentata;
d) l’Ente stessa non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso