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Accantonamento a fondo contenzioso è un obbligo

La Corte Conti Sardegna nella delibera n. 87/2025 ha evidenziato, tra l’altro, l’importanza dell’accantonamento a fondo contenzioso.

La Sezione ha rilevato che il Comune esaminato non ha provveduto a effettuare alcun accantonamento sul risultato di amministrazione al fondo contenzioso per l’esercizio 2022, e ha invitato l’Ente a riferire in merito e a provvedere nel primo atto utile, qualora non effettuata, a un’attenta ricognizione delle potenziali possibilità di soccombenza, in quanto l’attendibilità dei risultati di amministrazione effettivi è condizionata dalla congruità degli accantonamenti e dei vincoli effettuati.

“In relazione alle analisi che si vanno a sviluppare giova rammentare che nell’ordinamento contabile armonizzato, al fine di assicurare l’equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti locali e territoriali è stato costruito un sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico - patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di “accantonamenti” e di “fondi”. Di talché, gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d’amministrazione (in maniera similare a quanto accade nella contabilità civilistica, con gli accantonamenti in conto economico ed i fondi nel passivo dello stato patrimoniale) contribuiscono a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive.

Tuttavia, la previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato, al fine di garantire un’adeguata copertura del rischio sottostante; dall’altro, per evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario, irrigidendola impropriamente.