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Accertamenti tributari: le limitazioni al contraddittorio preventivo incompatibili con carta dei diritti UE

È una sentenza che si pone in netta controtendenza con la giurisprudenza maggioritaria, quella emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di Verbania n. 10 del febbraio 2026 a seguito di ricorso contro due accertamenti per omesso versamento IMU.

Il giudice, ricostruendo la riforma dello Statuto del contribuente come momento di ulteriore e più penetrante attuazione in Italia della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ha ritenuto che l’esclusione dal contraddittorio preventivo (art. 6 bis, c. 2) per gli atti c.d. automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati costituisca una violazione dei principi di collaborazione, buona fede e buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost. La Corte ha quindi disapplicato l’articolo sostenendo che: «Non si può costringere il soggetto inciso, di fronte ad una palese ingiustizia, a ricorrere al Giudice (con tutte le conseguenze in ordine ai disagi, ai tempi, allo stress, alle perdite di tempo ed alle spese legali, non sempre rifuse per intero, ai quali va incontro il soggetto passivo) laddove a mezzo di un semplice invito a controdedurre in un breve termine, tali conseguenze possono essere prevenute; i tempi del processo tributario (articolato in più gradi di giudizio che durano anni) sono senz’altro più ampi dei tempi necessari per il contraddittorio preventivo, che potrebbe durare poche settimane. Anche il dispendio di risorse umane per la redazione delle difese in giudizio da parte degli uffici legali dei Comuni e delle Agenzie sarebbe di gran lunga inferiore».