Entrate da sanzioni CDS, si accerta quando il trasgressore è consapevole di dover pagare
Nei criteri di accertamento delle sanzioni per violazione al codice della strada si trovano nella prassi comportamenti diversi. Riteniamo siano sempre utili alcune non recenti indicazioni dell’Anci che invitava a individuare quale momento di accertamento delle sanzioni CDS accertabili la notifica del verbale, intesa non come notifica formale secondo procedura civile, ma come potenziale conoscenza, anche informale ma reale, da parte del soggetto trasgressore dell’esistenza della violazione e della conseguente possibilità di pagare con effetto liberatorio la relativa sanzione pecuniaria. D’altronde il Comune può ritenere esigibile una entrata da sanzioni CDS solo quando il soggetto terzo destinatario è consapevole di dover adempiere.
Ma quando il soggetto terzo “sanzionato” è a conoscenza della sanzione ed è in grado di pagare? Si individuano diverse casistiche. In particolare:
- verbali contestati direttamente al trasgressore ovvero all’obbligato in solido (solitamente al proprietario): occorre fare riferimento alla data di accertamento con relativa contestuale contestazione al primo di questi due soggetti;
- verbali con fattispecie sanzionatoria non immediatamente a conoscenza del trasgressore/obbligato in solido (ad esempio verbali conseguenti ad accertamenti fotografici in autovelox o vista red sui semafori; questi atti hanno una loro data di commissione del fatto violazione, una di accertamento da parte dell’organo di Polizia, una di verbalizzazione ed una di notificazione ) fino al momento della loro notifica: occorre fare riferimento alla data di notifica (prima di essere notificati tali verbali non sono, nei fatti, esigibili, in quanto il trasgressore/obbligato in solido non li può pagare in quanto neppure sa di avere commesso una violazione e con quale sanzione pecuniaria);
-divieti di sosta con rilascio del cosiddetto “preavviso” sotto il tergicristallo CON possibilità di pagare con “effetto liberatorio”: occorre fare riferimento alla data di commessa violazione in quanto è da questa che, nei fatti, il debitore può pagare, indipendentemente dalla data di eventuale notifica del verbale nel caso di omesso pagamento del “preavviso”;
- divieti di sosta con rilascio del cosiddetto “preavviso” sotto il tergicristallo CHE NON PREVEDONO la possibilità di pagare con “effetto liberatorio”: occorre fare riferimento alla data di notifica.
Il Comandante quando deve firmare gli atti di accertamento in contabilità finanziaria? Tendenzialmente ad ogni fine mese, a prescindere dalle vicende relative al pagamento immediato (entro 5 giorni, con riduzione 30%) da parte del trasgressore. Per affrontare tale questione, è opportuno accantonare, oltre alla quota di FCDE una quota di “altri accantonamenti” in Missione 20 programma 03 sulla base del trend di pagamento immediato spontaneo dei trasgressori. A fine anno si provvederà a ridurre l’accertamento contabile in eccesso (30% della singola sanzione), che al momento della registrazione contabile non poteva essere conosciuto, e a ridurre l’accantonamento specifico.
Particolare attenzione dovrà essere posta sulle somme che raddoppiano (pagamento oltre 60 giorni) curando l’adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità.
Ricordiamo infine che le quote di sanzioni CDS che confluiscono in avanzo di amministrazione in quanto non utilizzate in spesa nel corso dell’anno, non alimentano interamente la quota dell’avanzo vincolato, ma una quota di avanzo accantonato (come ricorda la parte inferiore del modello A2 del rendiconto); il vincolo è sospeso fino ad avvenuto incasso. E tutte le somme incassate in eccesso rispetto alla previsione di insoluto a FCDE devono rispettare il vincolo di cui Dlgs 285/1992 art. 208; art. 142; art. 146.