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Accertamento illegittimo: spetta al contribuente il risarcimento?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26920 del 13/09/2022 ha chiarito che spetta al contribuente il risarcimento dei danni subìti, qualora la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria risulti “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave.

In termini generali, infatti, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tale articolo regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

Precisa la Corte che l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. Qualora, invece, sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.