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Accesso agli atti non deve comportare rielaborazione dati

Il Consiglio di Stato ha confermato con sentenza n. 3774/2025 che la richiesta di accesso agli atti non può comportare nuove elaborazioni d dati da parte dell’amministrazione, ma solo una estrazione di dati già presenti. In particolare si rileva in un passaggio della sentenza che “L'istanza di accesso agli atti ha lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di accesso, ovvero la possibilità di prendere visione e ottenere copia di documenti amministrativi al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Tale istanza, tuttavia, non può contenere un obbligo di facere, ovvero un comando rivolto alla pubblica amministrazione di compiere un'azione oltre la semplice ostensione dei documenti, vale a dire un’attività diversa ed ulteriore dalla consegna dei documenti richiesti già esistenti.

In altri, termini, l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza, ponendo in capo alla stessa un mero dovere di dare, ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito, non anche un preliminare dovere di facere, ossia di confezionare una documentazione prima inesistente (cfr. ex multis, Cons. Stato, III, 23 febbraio 2023, n. 1884; Cons. Stato, IV; 14 dicembre 2021, n. 8333)”.