Accesso civico ai dati sulle presenze dei dipendenti pubblici: il Garante Privacy conferma i limiti
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente ribadito i limiti all'accesso civico generalizzato quando questo riguarda i dati sulle presenze dei dipendenti pubblici. Con un parere del 10 marzo 2025, l'Autorità ha confermato la legittimità del diniego opposto da un'Azienda Sanitaria alla richiesta di accesso ai fogli presenza di un proprio dipendente.
Il caso riguardava una richiesta di accesso civico finalizzata ad ottenere i dati relativi alle presenze sul luogo di lavoro di un dipendente di un'ULSS per un periodo di circa un mese e mezzo, compresi i fogli di presenza e gli strumenti di rilevazione, anche informatici.
Il Garante ha evidenziato come tali informazioni siano di carattere delicato e possano rivelare abitudini lavorative, routine quotidiana e stile di vita del dipendente. La loro divulgazione, considerando l'amplificato regime di pubblicità previsto dall'accesso civico, potrebbe arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del soggetto interessato.
L'Autorità ha ricordato che la normativa sulla trasparenza prevede già la pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza del personale in forma aggregata, ma non contempla obblighi di pubblicazione delle presenze dei singoli dipendenti. La posizione del Garante è supportata anche dalla recente giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 89/2020.
Resta comunque ferma la possibilità di accedere a tali documenti attraverso l'istituto dell'accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), dimostrando però un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato dell'Autorità, che mira a bilanciare le esigenze di trasparenza amministrativa con la necessaria tutela della riservatezza dei dipendenti pubblici.