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Accesso civico e morosità degli amministratori locali

Il Garante Privacy, con un importante provvedimento del 27 febbraio 2025, ha fornito rilevanti indicazioni sul delicato bilanciamento tra diritto di accesso civico e tutela della privacy nel caso di richieste riguardanti la situazione debitoria di amministratori locali verso il proprio comune.

La questione nasce da un'istanza di accesso civico presentata ad un Ente per ottenere documenti relativi a un'ordinanza di demolizione e informazioni su amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili di proprietà comunale, incluse eventuali morosità nei pagamenti.

Il Garante ha operato una distinzione fondamentale tra diverse tipologie di informazioni richieste. Per quanto riguarda i documenti contenenti dati personali di natura familiare e strettamente personale risalenti a oltre vent'anni fa, il Garante ha confermato la legittimità del diniego, ritenendo che la loro divulgazione determinerebbe "un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato".

Di particolare interesse è però la posizione assunta riguardo alle informazioni sulla morosità degli amministratori locali. Come evidenziato dal Garante richiamando l'art. 63 del Testo Unico degli Enti Locali, la presenza di debiti liquidi ed esigibili verso il comune costituisce causa di incompatibilità per sindaci e consiglieri comunali, comportando la decadenza dalla carica.

In questi casi, secondo il Garante, non è possibile negare l'accesso civico invocando genericamente la tutela della privacy. La ratio è che la conoscibilità di tali informazioni è strumentale all'esercizio dell'azione popolare prevista dalla legge per far valere le cause di incompatibilità degli amministratori locali.

Il provvedimento si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dalla sentenza n. 236/2024 del TAR Sardegna, secondo cui l'accesso civico generalizzato mira a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Garante ha quindi invitato il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego, fornendo una motivazione congrua e completa distinta per le specifiche categorie di atti richiesti. In particolare, non potrà essere invocato il limite della protezione dei dati personali per negare l'accesso alle informazioni sulla morosità degli amministratori nei casi previsti dalla normativa sulle incompatibilità.

La decisione rappresenta un importante punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza, confermando come il diritto alla privacy non possa essere invocato in modo generico quando vengono in rilievo informazioni rilevanti per il controllo democratico sull'operato degli amministratori pubblici.