Accesso generalizzato agli atti di gara nuovamente escluso
Continua il contrasto giurisprudenziale sull'accesso generalizzato agli atti di gara, per la quale i tribunali amministrativi regionali avevano avuto orientamenti contrastanti fino alla sentenza del Consiglio di Stato, terza sezione, che ne aveva sancito l'ammissibilità (sentenza n. 3780/2019). Il Consiglio di stato, V Sezione, nella sentenza n. 5503
In sostanza, l'accesso agli atti di gara esiste, ma può essere inquadrato solo nell'accesso documentale, in quanto la normativa speciale (a tutela di principi sovranazionali come la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di gara), ha definito condizioni e limiti per l'ostensione dei documenti della procedura, sottoponendoli, peraltro, a specifici obblighi di trasparenza e pubblicità. Diversamente, l'estensione dell'accesso generalizzato agli atti di gara priverebbe di senso l'esistenza di un autonomo e differente accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990.
Tale soluzione "è contraria alle conclusioni raggiunte, in un caso analogo, dalla recente decisione di questo Consiglio di Stato, III, 5 giugno 2019, n. 3780" di cui la quinta sezione condivide alcuni punti, quali difetto di coordinamento tra le normative generali e quelle settoriali e l'importanza e ragione dell’intervento di cui al d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto l’accesso civico novellando l’art. 5 d.lgs. n. 33/2013. "Ma si tratta" prosegue "di considerazioni che non smentiscono – fatto il debito riferimento alle "intenzioni del legislatore" (cfr. art. 12, comma 1, disp. prel. cod.civ.) e allo scopo dell’innovazione legislativa- l’opposta conclusione sopra raggiunta all’esito dell’interpretazione c.d. letterale."
A sostegno della propria tesi, la Sezione prosegue con altre considerazioni, di carattere più generale, che dovrebbero far riflettere sulla natura dell'accesso generalizzato e sui limiti che questo dovrebbe avere per evitare un aggravio di costo in capo alle pubbliche amministrazioni non bilanciato da un reale interesse conoscitivo generale sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La sentenza precisa che: "quanto ai valori e agli interessi in conflitto, merita osservare che, allo stato, l’interpretazione qui preferita esclude qualsivoglia rilevanza diretta del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 ("gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"), laddove, diversamente opinando:
- l’amministrazione che detiene i documenti per i quali è chiesto l’accesso dovrebbe tenere conto, caso per caso, delle ragioni di opposizione degli operatori economici coinvolti, con prevedibile soccombenza nella maggioranza dei casi concreti dello stesso principio di trasparenza, che si intende astrattamente tutelare, poiché altrettanto rilevanti sono gli interessi privati contrapposti all’ostensione di atti ulteriori, rispetto a tutti quelli per il quali la pubblicazione è obbligatoria per legge (e quindi consentito, come detto, l’accesso civico c.d. "semplice") e poiché, come già detto, quanto maggiore è la "profondità" (id est, il dettaglio) dell’informazione richiesta da chi non è portatore di uno specifico interesse diretto, tanto più ampi sono i margini di tutela dei controinteressati;
- notevole sarebbe l’incremento dei costi di gestione del procedimento di accesso da parte delle singole pubbliche amministrazioni (e soggetti equiparati), del quale - nell’attuale applicazione della normativa sull’accesso generalizzato, che si basa sul principio della gratuità (salvo il rimborso dei costi di riproduzione)- si è fatto carico l’interprete (in particolare, con riferimento alle richieste "massive o manifestamente irragionevoli", cfr. Linee Guida ANAC, par. 4.2 nonché gli arresti giurisprudenziali che fanno leva sulla nozione di "abuso del diritto"), ma che, in una prospettiva di diffusa applicazione dell’accesso civico generalizzato a tutti gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, necessita di apposita disposizione di legge;
- infine, il caso di specie è esemplificativo -per come bene evidenziato dall’appellante con la quarta delle argomentazioni poste a fondamento del gravame- di come la lettura qui confutata dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 nei suoi rapporti con l’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 potrebbe finire per privare di senso il richiamo che il comma 1 fa agli artt. 22 e seg. della legge n. 241 del 1990 ed, al contempo, per distorcere le finalità perseguite con l’introduzione nell’ordinamento dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto questo -come dichiaratamente fatto da ***.- verrebbe utilizzato per la soddisfazione di interessi economici e commerciali del singolo operatore, nell’intento di superare i limiti interni dei rimedi specificamente posti dall’ordinamento a tutela di tali interessi ove compromessi dalla conduzione delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (senza che rilevi - nella prospettiva ordinamentale dei costi da sopportarsi dalla pubblica amministrazione, compresi i costi dell’aumento del contenzioso- che detto intento, volta a volta, risulti o meno raggiunto nel caso concreto)".
Di conseguenza "Dato tutto quanto sopra, non resta che concludere che la legge propende per l’esclusione assoluta della disciplina dell’accesso civico generalizzato in riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Tale esclusione consegue, non ad incompatibilità morfologica o funzionale, ma al delineato rapporto positivo tra norme, che non è compito dell’interprete variamente atteggiare, richiedendosi allo scopo, per l’incidenza in uno specifico ambito di normazione speciale, un intervento esplicito del legislatore."