Accreditamento dei tributi locali riscossi tramite il sistema PagoPA
L’art. 6 comma 1 lett. a) schema dlgs di riforma dei tributi locali, ai sensi dell’art. 14 Legge delega 111/2023,prevede:
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) dopo il comma 790 è inserito il seguente: “790-bis. Salvo che per la riscossione dell’imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate è affidata a un soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilità, fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, è disciplinato dal comma 790”.
Come rilevato nella Nota del Servizio Studi del Senato, l’articolo 6, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, aggiungendo un comma dopo l’articolo 1, comma 790, legge n. 160 del 2019, detta disposizioni circa l’accreditamento agli enti locali e ai soggetti affidatari della riscossione dei tributi locali delle somme versate a titolo di tributo locale, allorquando il pagamento avvenga tramite la piattaforma PagoPA.
L’articolo precisa che tali somme sono accreditate alle province o comuni e ai soggetti affidatari, per la parte di competenza, secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dell’economia e dei trasporti, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il sistema PagoPA permette, infatti, di effettuare un versamento “ente multi-beneficiario”.
Si sottolinea che l’ambito applicativo della presente disposizione è limitato ai versamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA e la riscossione sia affidata a un soggetto iscritto all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate delle province e dei comuni (disciplinato all’articolo 5 dello schema dlgs) e, in ogni caso, non riguarda la riscossione dell’IMU.
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, si permette così di accreditare l’imposta nella misura spettante a ciascun soggetto, con minori oneri burocratici poiché si evita di accreditare l’intera somma all’ente locale che, successivamente, è tenuto a riversarne una quota al concessionario della riscossione.
Inoltre, si stabilisce che i soggetti affidatari della riscossione emettano, al giorno 10 di ogni mese, fatture quietanzate, complete di rendicontazione, relative a quanto accreditato tramite il sistema informativo PagoPA nel mese precedente. Gli enti procedono in autonomia alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali.
La disposizione aggiunge che il versamento delle somme di spettanza dei soggetti affidatari riscosse attraverso canali di pagamento diversi dalla piattaforma PagoPA continua a essere disciplinata dalle norme contenute nell’articolo 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019, che impongono l’utilizzo di appositi conti dedicati. Tale comma prevede che il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.
Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni, di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, che escludono la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.