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Aggiornamento Accrual, che fine fanno i proventi sospesi in precedenza derivanti da contributi in conto investimenti

Come già evidenziato in nostre precedenti news, il Board Accrual, commissione tecnica del Ministero Economia e Finanze, ha proposto nel mese di febbraio scorso una modifica rilevante al conto economico, ovvero l’eliminazione del conto di provento “Trasferimenti quota annuale in conto investimenti” cancellando l’essenziale incido QUOTA ANNUALE e lasciando “Trasferimenti in conto investimenti” che significa ben altro e “Trasferimenti in conto esercizio”.


Già oggi il Dlgs 118/2011 e smi spiega la differenza tra i conti in questione:

Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti , interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l’imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

Quindi il provento da trasferimenti sarà imputato sul conto economico dell’esercizio in cui si effettua la rendicontazione parziale e/o finale e non sarà più sospeso; sarà viceversa ripartito su più esercizi solo se il contributo sarà condizionato alla gestione del servizio correlato all’opera beneficiaria di contributo, se la condizione sarà rispettata. Quando la rendicontazione è trasmessa all’ente erogante, l’ente beneficiario registra un credito e un debito, posta la condizione sospesa.


Di conseguenza, non si determinerà più la sterilizzazione, totale o parziale a secondo dell’ammontare del contributo, della quota di costo per ammortamento dell’opera stessa.

Una possibile modifica, che potrebbe essere introdotta a breve nell’ambito Accrual, riguarda la possibilità di imputare il provento da contributi in conto capitale su più esercizi se e nella misura in cui sarà disposta dal decreto di assegnazione il contributo stesso.

Ma che fine faranno allora le quote di proventi sospesi che risultano in stato patrimoniale al 31 dicembre 2024 come risconti passivi da contributi agli investimenti ricevuti gli anni precedenti? E’ probabile che le indicazioni Accrual diranno che i contributi sospesi relativi a opere non ancora in ammortamento debbano essere girati a patrimonio netto, mentre i contributi sospesi relativi a opere in ammortamento vengano portati a completamento, ovvero a conclusione, mantenendo l’effetto di sterilizzazione degli ammortamenti.

Per affiancare gli enti pubblici nell’applicazione della riforma, Delfino & Partners ha creato un team di lavoro dedicato alla riforma Accrual, coordinato dal dott. Maurizio Delfino, che studia - a livello universitario e di commissioni - e applica negli enti la contabilità pubblica da oltre 30 anni, in tutte le sue evoluzioni e riforme.