Accrual, classificazione dei beni culturali
La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a FAQ in tema di beni culturali:
DOMANDA:
Quando un bene vincolato culturalmente deve essere riclassificato come bene culturale non demaniale (in concessione/non in concessione)?
RISPOSTA:
In caso di prima iscrizione in bilancio o di prima applicazione degli standard ITAS, occorre innanzitutto valutare se il bene assoggettato a vincolo culturale possa essere qualificato come attività del patrimonio culturale ai sensi dell’ITAS 4. A tal fine, il bene deve presentare congiuntamente:
-i requisiti di bene culturale previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
-i requisiti di attività definiti dal Quadro Concettuale ITAS.
Qualora il bene vincolato culturalmente soddisfi entrambe le condizioni e possa quindi essere qualificato come attività del patrimonio culturale, si pone il tema della corretta classificazione ai fini di bilancio, nonché della relativa imputazione nel piano dei conti, sulla base delle categorie ivi previste.
Ai sensi del paragrafo 9 dell’ITAS 4, il bene con vincolo culturale deve essere classificato, in conformità alle disposizioni del Codice civile, tra i beni demaniali oppure tra i beni patrimoniali indisponibili, con relativa indicazione separata.
Nelle linee guida riferite all’ITAS 4 sono riportati alcuni esempi di attività del patrimonio culturale classificate tra i beni demaniali (ad esempio gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche) e tra i beni indisponibili (ad esempio le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo).
Si segnala che la Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual, fornisce utili indicazioni in merito alla classificazione di queste attività, ricordando che la disciplina del Codice dei beni culturali va coordinata con l’art. 822 del Codice civile, al fine della classificazione come bene demaniale o bene del patrimonio indisponibile.
I beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico di proprietà di terzi ma controllati dall’amministrazione, o di proprietà dell’amministrazione ma non destinati ad un pubblico servizio, sono invece da classificare come beni disponibili. In nota integrativa, ai sensi di ITAS 4, paragrafo 74, si riporterà l’informazione in merito al vincolo che grava sul bene.
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