Accrual, disciplina della sperimentazione
L’art. 12 del DL 107/2026 PNRR Accrual, dispone in materia di disciplina della sperimentazione economico patrimoniale Accrual.
1.Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2.Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3.Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
4.Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:
a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;
b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;
c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’art. 8 invece dispone in materia ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
1.Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.
2.Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.
3.Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.
4.Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizza-tori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.