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Accrual, FAQ su trasferimenti e contributi su progetti di ricerca

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato FAQ (n. 29) in materia di disciplina contabile Accrual dei contributi, una della grandi novità del nuovo sistema. LA FAQ conferma quanto abbiamo evidenziato nelle precedenti NEWS, frutto dell’applicazione dei principi contabili applicati ITAS.

DOMANDA: Si richiedono chiarimenti in merito alla corretta procedura operativa da adottare dall’ente di ricerca per la rilevazione contabile dei proventi derivanti da trasferimenti e contributi, con particolare riferimento alla loro imputazione in sede di chiusura dell’esercizio.

In tale contesto operativo si distinguono tre tipologie di trasferimenti:

Trasferimenti in conto esercizio, (ad es. FFO o FOE) destinati a coprire le spese di funzionamento, le attività istituzionali e il personale;

Contributi finalizzati dall’ente erogante all’attività di ricerca in senso lato, ovvero non legati a un progetto specifico, ma vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;

Contributi destinati a uno specifico progetto di ricerca, per i quali sussiste l’obbligo di rendicontazione analitica all’ente erogante.

Attualmente, la prassi contabile prevede che i proventi di competenza di ciascun esercizio vengano quantificati sulla base di rendicontazioni analitiche interne predisposte dall’Ufficio competente, le quali riflettono i costi effettivamente sostenuti nel corso del periodo per la realizzazione di ogni singolo progetto. Pur essendo tale metodologia ancorata al principio della competenza economica, essa determina una stretta correlazione tra la rilevazione dei proventi e l’andamento dei costi sostenuti.

Al fine di garantire una corretta esposizione del risultato d’esercizio e la neutralità dell’operazione, si chiede di confermare la conformità della procedura descritta ai fini della corretta applicazione degli ITAS. In particolare, per ciascuna delle tre tipologie sopra elencate, si chiede di specificare come debba essere gestita la quota di trasferimento/contributo ancora non di competenza dell’esercizio in chiusura, ipotizzando l’adozione dello strumento del risconto passivo per il rinvio ai periodi successivi.


RISPOSTA:

Premessa: la distinzione contabile
Il trattamento contabile dei trasferimenti e contributi è disciplinato dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi, che distingue tra operazioni senza condizioni, con restrizioni e con condizioni. La corretta classificazione dipende dall’analisi dell’atto amministrativo di attribuzione delle risorse e degli eventuali obblighi che ne derivano (cfr. ITAS 9, par. 14-18, 59).


Corrispondenza con le tre tipologie indicate

Alla luce di ciò, le tre fattispecie proposte vanno ricondotte alle seguenti categorie:

Trasferimenti non vincolati in conto esercizio (spese di funzionamento, personale, attività istituzionali): SONO Trasferimenti senza condizioni – il finanziamento è erogato per finalità generali, senza obblighi specifici di destinazione analitica o rendicontazione

Contributi per attività di ricerca in generale (non vincolati a un progetto specifico con obbligo di restituzione per le somme non utilizzate): SONO Trasferimenti con limiti e restrizioni ma senza condizioni – il vincolo esiste (destinazione alla ricerca), ma non vi è obbligo di restituzione delle somme non utilizzate né rendicontazione all’ente erogante

Contributi per progetto specifico con obbligo di rendicontazione: SONO Trasferimenti con condizioni – il finanziamento è legato a un progetto determinato e comporta l’obbligo di rendicontare i costi sostenuti; le somme non spese devono essere restituite


Ai fini della classificazione, rileva in particolare la presenza di obblighi di restituzione o di rendicontazione, che configurano una condizione ai sensi dell’ITAS 9 (cfr. ITAS 9, par. 19-22).

Si precisa che la qualificazione del contributo ricevuto – e quindi l'individuazione del relativo trattamento contabile – spetta al responsabile della redazione del bilancio, il quale deve basarsi sull'atto amministrativo di trasferimento delle somme.

Qualora tale atto non consenta un'agevole e univoca identificazione della natura del trasferimento, il responsabile è tenuto a indicare la scelta del criterio contabile adottato e a darne esplicita motivazione in nota integrativa (si veda anche il paragrafo 59, lettera b, punto iii), dell'ITAS 9).


Trattamento contabile per ciascuna categoria

Trasferimenti senza condizioni
Il trasferimento è rilevato integralmente come provento nell’esercizio in cui al momento dell'atto che assegna il contributo, quantificandone l'importo e non si rileva alcun risconto passivo. Le somme non utilizzate potranno essere liberamente destinate, con atti interni, ad altre attività;


Contributi con limiti e restrizioni (finalizzate ad attività ricerca generale ma senza obbligo di restituzione delle somme non utilizzate)

In presenza di vincoli di destinazione ma in assenza di obblighi di restituzione qualora queste non siano utilizzate come stabilito, il provento è rilevato integralmente nell’esercizio in cui al momento dell'atto che assegna il contributo, quantificandone l'importo. Non si rileva alcun risconto passivo o passività. Le restrizioni incidono sulla destinazione delle risorse, ma non configurano condizioni ai fini della rilevazione (cfr. ITAS 9, par. 28-31).


Contributi con condizioni (per specifici progetti di ricerca con obbligo rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate)

In presenza di obblighi di rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate, il trasferimento configura un’operazione con condizioni. In questo caso, in sede di assegnazione delle risorse, si rileva, sia un credito (per le somme che dovranno essere incassate) che una passività (debito) verso l’ente erogante, in quanto il contributo è condizionato all’obbligazione di eseguire il progetto e di rendicontare i relativi costi nonché di restituire le somme non utilizzate come stabilito. La rilevazione del provento può avvenire lungo la durata del progetto qualora l’avanzamento dell’attività sia attendibilmente misurabile. I costi sostenuti e rendicontati periodicamente possono costituire un indicatore dell’avanzamento, ma il riconoscimento del provento resta fondato sulla verifica della soddisfazione delle condizioni previste dall’atto di finanziamento. Per i trasferimenti con condizioni, le risorse non ancora correlate ad attività svolte non devono essere rinviate (a fine esercizio) mediante risconti passivi, ma mediante la rilevazione (iniziale) di una passività, che si riduce progressivamente con il soddisfacimento della condizione. L’utilizzo del risconto passivo, pertanto, non è coerente con il modello attività/passività previsto dall’ITAS 9 (cfr. ITAS 9, par. 35-36).


In conclusione, solo nel caso di trasferimenti con condizioni, man mano che l’obbligazione (attività di ricerca per il progetto specifico) viene adempiuta, è possibile imputare parte del provento (riducendo il debito) all’esercizio di competenza in ragione dei costi sostenuti e rendicontati (assumendo questi come indicatori di avanzamento del progetto). In questa evenienza, pur non essendo la neutralità dei costi un obiettivo perseguito dalla contabilità, il risultato di esercizio può comunque risultare neutrale.


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