Accrual, iscrizione del bene a patrimonio secondo il controllo, non la proprietà
La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a FAQ in tema di ITAS 4 e ITAS 6.
DOMANDA:
Nel caso di un fabbricato di proprietà di una pubblica amministrazione A concesso in uso gratuito a una pubblica amministrazione B, quest’ultima, in applicazione del principio del controllo, dovrebbe iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, pur in assenza della titolarità giuridica della proprietà? Diversamente, qualora la concessione avvenga a titolo oneroso, con conseguente beneficio economico in capo alla pubblica amministrazione A, il fabbricato dovrebbe continuare a essere iscritto nello stato patrimoniale di quest’ultima?
RISPOSTA:
Nel caso in esame, è necessario analizzare i termini dell’accordo intercorrente tra l’Amministrazione A e l’Amministrazione B.
Con riferimento alla prima domanda, si rinvia alle disposizioni contenute nel par.7 di ITAS 4 secondo il quale il controllo deve essere esercitato in forza di un valido titolo giuridico. L’uso, ancorché gratuito, essendo un diritto reale di godimento, è certamente un valido titolo giuridico che legittima l’esistenza del controllo.
Con riferimento alla seconda domanda, occorre valutare se la fattispecie prospettata rientri nell’ambito di applicazione dell’ITAS 6, ossia se si configuri come un accordo per servizi in concessione. Ciò si verifica qualora il soggetto concessionario utilizzi l’attività patrimoniale per fornire un servizio pubblico per conto dell’amministrazione concedente, per un periodo determinato e a fronte di un corrispettivo, con mantenimento del controllo in capo all’amministrazione A. In tale ipotesi, la contabilizzazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 dell’ITAS 6.
L’Ente che ha la proprietà ma non il controllo del bene non potrà iscriverlo nel proprio stato patrimoniale. Tale Ente contabilizzerà solo i benefici economici che riceverà dal contratto d’uso a titolo oneroso. Si ritiene opportuno ricordare che la disciplina degli inventari di beni pubblici impone all’ente proprietario di tenere aggiornate le varie schede dei beni di proprietà, precisando anche il titolo giuridico per il quale lo specifico bene è detenuto da terzi. Sull’inventariazione si rinvia anche a quanto riportato nella Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual.
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