Accrual, modello di raccordo piano dei conti in uscita
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024 in applicazione dell’articolo 10, comma 11 DL 113/2024 ha fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti il DM 23.12.2024 all’art. 1 ha deciso di rinviare l’argomento, disponendo all’art. 1 (Modelli di raccordo e schemi di bilancio):
1.Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l’esercizio 2025, di cui all’articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, le amministrazioni di cui all’articolo 10, comma 5 del medesimo decreto-legge, riclassificano i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.
2.Per la riclassificazione di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono a definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico, nei tempi utili ad assicurare la produzione e la trasmissione degli schemi di bilancio secondo le indicazioni del presente decreto, sulla base dei modelli di raccordo di cui al comma 3, per quanto applicabili.
3.Al fine di definire i criteri per la riallocazione delle poste contabili e l’applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contabili, di cui alla citata milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, sono predisposti appositi modelli per il raccordo con il piano dei conti unico dei piani dei conti o modelli di rilevazione contabile di seguito elencati:
a) il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il medesimo piano dei conti;
b) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
c) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 per le amministrazioni pubbliche non territoriali in contabilità finanziaria soggette alle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
d) i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con Decreto del ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, per gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
4.I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, sono adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di governance, di cui all’articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025, nella sezione del sito Internet della RGS dedicata alla riforma 1.15 del PNRR (https://accrual.rgs.mef.gov.it).
Nei prossimi giorni, i modelli di raccordo piano dei conti saranno pubblicati.
Richiamo normativo:
DL 113/2024 conv. Legge 143/2024, art. 10 commi da 3 a 12:
3.Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:46
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4.Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5.Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6.Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7.Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8.Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
9.Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10.Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.
11.Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12.All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’autorizzazione negata al dipendente pubblico per conflitto di interesse anche solo potenziale con il proprio datore è legittima, per il principio secondo cui in nessun caso possono essere autorizzati incarichi dai quali può sorgere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Con queste motivazioni la Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 24 giugno 2025, n. 16920
Il potenziale conflitto di interesse impedisce l’autorizzazione ad incarichi extra istituzionali
La Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro, con Sentenza n. 16920 del 24.06.2025, ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico a cui è stato negata dal suo ente l’autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionale a causa di un POTENZIALE conflitto di interesse