Accrual, nei contributi a rendicontazione sui risultati, è rilevante l'invio della rendicontazione e non l'accettazione
Il Ministero Economia e Finanze ha pubblicato la seguente FAQ (n. 19) in tema Accrual evidenziando che nei contributi a risultato (condizionati) il momento rilevante è l’invio della rendicontazione da parte dell’ente beneficiario e non l’accettazione della rendicontazione da parte dell’ente erogante.
Rileviamo che tale posizione appare in contrasto con gli esempi riportati nelle linee guida ITAS, laddove l’accettazione della rendicontazione è momento rilevante per l’imputazione contabile, ma appare ragionevole e risolve numerosi problemi applicativi.
DOMANDA:
(ITAS 9, ITAS 18) Qual è la corretta contabilizzazione dei trasferimenti “condizionati” (a rendicontazione) di risorse vincolate che un’amministrazione riceve dallo Stato o dall’Unione Europea?
In particolare, nel caso di fondi a rendicontazione, gli ITAS prevedono (al momento della loro concessione) la rilevazione di un credito e di un debito. Se l’operazione si conclude nello stesso esercizio, il ricavo può essere rilevato. Qualora invece la rendicontazione venga approvata nell’esercizio successivo, generando un disallineamento temporale tra costi e ricavi, quale procedura contabile deve essere adottata, considerato che gli ITAS non consentono l’uso dei risconti?
RISPOSTA:
Il momento rilevante è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante.
L’accettazione (o la mancata accettazione, totale o parziale) della rendicontazione è qualificata come evento successivo:
-se non vi sono contestazioni, la rilevazione del provento effettuata nell’esercizio di corretta rendicontazione trova semplice conferma: l’accettazione formale non comporta alcuna ulteriore rilevazione ma cristallizza ex post una rilevazione già avvenuta secondo competenza (ITAS 9, paragrafo 31, ultimo periodo). L’eventuale credito residuo per il beneficiario, derivante dall’incasso a saldo successivo all’accettazione della rendicontazione, permane nello stato patrimoniale fino all’incasso, che configura un mero evento finanziario privo di effetti sul conto economico;
-se vi sono contestazioni, queste, per l’amministrazione beneficiaria, danno luogo a componenti negative di reddito (evento straordinario) nell’esercizio in cui si manifestano, in quanto: (i) il provento era stato correttamente rilevato nell’esercizio “n” in base alla rendicontazione effettuata e alle informazioni disponibili a quella data; la contestazione sopravvenuta è un fatto nuovo dell’esercizio “n+1” e non un errore del bilancio precedente ai sensi dell’ITAS 2, paragrafo 30; (ii) trattandosi di evento non prevedibile né ragionevolmente stimabile alla data di chiusura del bilancio “n”, il componente negativo si configura come sopravvenienza passiva/insussistenza dell’attivo da iscrivere nell’area della gestione straordinaria ai sensi dell’ITAS 1, paragrafo 40, lett. h).
Gli eventuali disallineamenti temporali tra oneri/costi e proventi/ricavi sono fisiologici in contabilità economico patrimoniale e non richiedono l’utilizzo di risconti, che non sono ammessi per questa fattispecie dagli ITAS.