Accrual nelle concessioni occorre distinguere il debito finanziario da quello non finanziario
Nelle concessioni, quando il concessionario effettua investimenti sui beni dell’ente pubblico concedente, occorre verificare come regolarizzare il debito distinguendo il debito finanziario dal debito non finanziario (conferimento del diritto). Lo ricorda la Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 28
Domanda:
Un ente stipula un accordo di concessione con un privato per la riqualificazione e gestione di un impianto sportivo già presente nel proprio patrimonio (valore contabile € 900.000). Il progetto prevede opere per € 5.000.000, finanziati per il 49% dall’ente (contributo in conto capitale) e per la restante parte dal privato, che recupererà l’investimento attraverso la gestione.
Secondo ITAS 6, si configurano tre possibili opzioni contabili per valorizzare l’impianto dopo la riqualificazione:
1.mantenere il valore storico del bene (€ 900.000), riclassificandolo nella voce “attività relative a servizi in concessione” (esempio 4 delle Linee guida di ITAS 6);
2.Iscriversi l’intero valore delle opere (€ 5.000.000) secondo il modello del conferimento del diritto al concessionario (esempio 8).
3.Iscriversi l’intero valore delle opere (€ 5.000.000) in parte come passività finanziaria (corrispondente al contributo pubblico) e in parte come conferimento del diritto al concessionario (differenza a carico del privato), in applicazione del modello misto (esempio 5).
Quale opzione è consigliabile?
Risposta:
L’opzione corretta per la valorizzazione dell’impianto sportivo è la n. 3, procedendo con una separata contabilizzazione delle due parti della passività, come indicato nell’esempio 5 delle Linee guida di ITAS 6.
In particolare, l’ente deve:
1.Riclassificare il bene già esistente (valore netto contabile € 900.000) all’interno dello stato patrimoniale, passando dalla voce “impianti sportivi” alla voce “attività relative a servizi in concessione”. Tale valore rimane iscritto per l’importo originario e non va sommato ai costi delle nuove opere;
2.contabilizzare separatamente l’opera di riqualificazione per complessivi € 5.000.000 (corrispondenti al quadro economico progettuale), con la seguente suddivisione:
-una parte secondo il modello della passività finanziaria, pari ai contributi in conto capitale erogati dall’amministrazione comunale al concessionario (49% di € 5.000.000, salvo diversi accordi);
-l’altra parte secondo il modello del conferimento del diritto al concessionario, pari alla differenza tra il costo complessivo delle opere e i contributi pubblici (quindi la quota a carico del privato).
Si noti che i € 900.000 del bene preesistente e i € 5.000.000 delle nuove opere rappresentano due componenti distinte dell’attività relativa alla concessione. Il primo è un valore storico riclassificato, il secondo è l’investimento incrementale da contabilizzare secondo il modello misto. Non si sommano tra loro per determinare un unico valore di iscrizione, ma concorrono entrambi a rappresentare il diritto dell’ente sull’impianto riqualificato, fermi restando gli obblighi di ammortamento e le valutazioni periodiche secondo ITAS 6.