← Indietro

Accrual partecipazione rilevante, come cambia il testo nell’ITAS modificato

Mettendo a confronto i testi degli ITAS Accrual pubblicati dal MEF a giugno 2024 e quelli pubblicati a luglio 2025 (anche se datati aprile 2025) emergono alcuni differenze rilevanti. Prendiamo ITAS 12 e rivediamo il concetto di partecipazione rilevante.


Testo precedente:

La partecipazione di rilevanza (o rilevante) sussiste, ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 10, quando l’amministrazione capogruppo dispone direttamente della minoranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo oppure quando si configura per l’amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente dell’organismo, da cui discende il potere di partecipare alle decisioni in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso.


Testo modificato:

La partecipazione di rilevanza (o rilevante) sussiste QUANDO SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 10 E L’AMMINISTRAZIONE CAPOGRUPPO dispone direttamente della minoranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo oppure quando si configura per l’amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente dell’organismo, da cui discende il potere di partecipare alle decisioni in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso OPPURE QUANDO L’AMMINISTRAZIONE CAPOGRUPPO HA L’OBBLIGO DI RIPIANARE I DISAVANZI/PERDITE DEGLI ORGANISMI NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER PERCENTUALI NON SUPERIORI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.


Il paragrafo 10 di cui ITAS 12 prevede:

Area di consolidamento

10 L’amministrazione capogruppo inserisce nel bilancio consolidato gli organismi controllati e gli organismi con partecipazione di rilevanza. Ha la facoltà di non inserire nel bilancio consolidato gli organismi nel caso in cui il loro bilancio sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo consolidato. Di conseguenza, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto al:

a) totale dell’attivo;

b) patrimonio netto;

c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa;

dell’amministrazione capogruppo.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La percentuale di irrilevanza riferita alla lett. c) è raffrontata con:

In ogni caso, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, l’amministrazione capogruppo ha la facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone informazione nella nota integrativa.

Sono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto da parte dell’amministrazione capogruppo che redige il bilancio consolidato.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata con riferimento sia al singolo organismo, sia all’insieme degli organismi considerati irrilevanti, sulla base dei parametri sopra indicati, al fine di evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente irrilevanti sottragga al bilancio consolidato informazioni significative. A tal fine, la sommatoria degli organismi, singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare un’incidenza inferiore al 10 per cento per ciascuno dei parametri sopra indicati. In caso contrario, l’amministrazione capogruppo individua i bilanci degli organismi singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un’incidenza inferiore al 10 per cento.