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Accrual, rilevazione del software di proprietà giuridica di altri soggetti

La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a FAQ in tema di immobilizzazioni immateriali:

DOMANDA:

Un ente è beneficiario di un fondo PNRR finalizzato all’implementazione di un software per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La proprietà del software resta in capo a un’associazione, che provvederà anche alla relativa implementazione e fatturerà i servizi all’ente. Dal punto di vista della contabilità economico-patrimoniale, qual è la corretta classificazione di tali costi? È possibile iscrivere il software come immobilizzazione immateriale, anche se la proprietà giuridica del programma non appartiene all’ente?

RISPOSTA:

Se l’associazione conserva la proprietà del software e cede all’ente l’utilizzo dello stesso attraverso un contratto di licenza, a fronte del pagamento di un canone annuale, il costo sostenuto andrebbe rilevato quale costo di competenza.

Se, invece, l’associazione cede all’ente una licenza d’uso pluriennale del software, il costo sostenuto per l’implementazione può essere capitalizzato se risultano soddisfatte le condizioni nel seguito illustrate.

In conformità a ITAS 5, la capitalizzazione delle spese sostenute per l’implementazione del software nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

-identificabilità della risorsa;

-controllo da parte dell’ente, inteso come potere di ottenere il potenziale di servizio e di limitarne l’accesso a terzi;

-esistenza di benefici economici futuri o potenziale di servizio pluriennale;

-attendibilità nella misurazione del costo.

In tale prospettiva, anche un software acquisito tramite diritto di utilizzo può essere qualificato come immobilizzazione immateriale qualora il contratto attribuisca all’ente un diritto sostanziale e autonomo di impiego per un periodo pluriennale.

L’elemento dirimente non è quindi la titolarità formale del diritto di proprietà del software, bensì la verifica del controllo sostanziale.

In particolare, occorre accertare se l’ente:

-disponga di un diritto di utilizzo esclusivo o comunque autonomo e giuridicamente tutelato;

-possa beneficiare del sistema per più esercizi;

-possa limitare l’accesso di altri soggetti alla medesima risorsa;

-abbia la disponibilità operativa del software indipendentemente dal fornitore (non si tratta cioè di un mero servizio applicativo).

Qualora tali condizioni risultino soddisfatte, i costi sostenuti per l’acquisizione del diritto di utilizzo pluriennale del software sono rilevati nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali, unitamente a qualsiasi costo direttamente attribuibile e sostenuto per predisporre la stessa per l’utilizzo.

Diversamente, i corrispettivi versati dovranno essere rilevati come costi per servizi nell’esercizio di competenza, non risultando rispettati i requisiti di controllo richiesti dall’ITAS 5.

La modalità di fatturazione, anche se articolata in canoni annuali, non è elemento dirimente qualora rappresenti la rateizzazione del corrispettivo di un diritto pluriennale acquisito e non il pagamento di un servizio autonomamente rinnovabile anno per anno.

Quanto alle spese di implementazione, occorre distinguere tra costi direttamente imputabili alla configurazione, personalizzazione e integrazione del software, necessari per renderlo idoneo all’uso previsto, e costi che non generano un incremento del potenziale di servizio della risorsa. I primi, se il software è qualificato come immobilizzazione immateriale, devono essere capitalizzati quale parte integrante del costo dell’attività; i secondi, quali ad esempio la formazione del personale o la manutenzione ordinaria, devono essere imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.

La corretta qualificazione contabile richiede quindi un’analisi puntuale del contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale. Il discrimine non risiede nella proprietà formale del software né nella modalità di fatturazione, bensì nella verifica dell’effettivo trasferimento del controllo e del potenziale di servizio pluriennale in capo all’ente.

A completamento dell’analisi del quesito si evidenzia che l’ottenimento del contributo PNRR costituisce un trasferimento vincolato alla realizzazione di un intervento specifico. Con riferimento al contributo occorre applicare ITAS 9, che disciplina i proventi, ossia gli incrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione pubblica, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. Sotto questo profilo occorre verificare la natura del finanziamento e se si tratti di contributo a rendicontazione, il cui ottenimento è subordinato alla realizzazione dell’intervento e alla verifica delle spese sostenute.

Delfino & Partners svolge attività di formazione e aggiornamento normativo / contabile in presenza presso gli enti. Per richiedere informazioni scrivere a: info@gruppodelfino.it