Accrual, si parte dal Quadro Concettuale
Per comprendere bene la riforma contabile ACCRUAL - di cui sono usciti in questi giorni sia la determiazione ragioneiere generale dello Stato sul modello di raccordo Piano dei conti e sia il DM MEF sull'adeguamento dei sistemi informativi - (vedasi nostre NEWS precedenti) bisogna approfondire il Quadro Concettuale predisposto in attuazione degli obiettivi individuati nella Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020. Occorre partire dalla premesse.
Il Quadro Concettuale definisce i PRINCIPI della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche. Per RENDICONTAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA si intendono il processo e i documenti mediante i quali si forniscono, in via principale, informazioni consuntive sulla provenienza delle risorse finanziarie, sull’uso delle stesse e sui risultati conseguiti, in TERMINI ECONOMICI, PATRIMONIALI, FINANZIARI E DI QUALITÀ-QUANTITÀ DEI SERVIZI EROGATI, NONCHÉ INFORMAZIONI SULLA CAPACITÀ DI UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI EROGARE SERVIZI IN FUTURO.
Nel prosieguo del Quadro Concettuale l’espressione RENDICONTAZIONE FINANZIARIA PER FINALITÀ INFORMATIVE GENERALI (General Purpose Financial Reporting) è utilizzata come sintesi dell’espressione estesa rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative generali. Conseguentemente, le espressioni documenti finanziari per finalità informative generali (di seguito anche documenti finanziari) e informazione finanziaria sono utilizzate, in questo Quadro Concettuale, con un significato più ampio di quello che tradizionalmente assumono nel contesto della contabilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche in Italia.
IL SISTEMA CONTABILE ECONOMICO-PATRIMONIALE FORNISCE LA PRINCIPALE BASE INFORMATIVA PER LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA PER FINALITÀ INFORMATIVE GENERALI. Tale sistema ha per scopo caratterizzante la DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DI FUNZIONAMENTO AL TERMINE DI CIASCUN PERIODO AMMINISTRATIVO E DELLE SUE VARIAZIONI NEL PERIODO. Conseguentemente, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento e imputati all’esercizio in base al principio della competenza economica. Le rilevazioni contabili nell’ambito del sistema economico-patrimoniale si svolgono tipicamente secondo il metodo di registrazione della partita doppia.
I documenti finanziari per finalità informative generali si basano su un unico quadro concettuale e un unico corpus di standard contabili nazionali ispirato agli EPSAS in corso di elaborazione e, in assenza di indicazioni provenienti dagli EPSAS, agli IPSAS (Principi contabili internazionali pubblici).
I PRINCIPI definiti nel Quadro Concettuale guidano la statuizione degli standard (regole) contabili, fornendo una base comune atta a garantirne omogeneità e coerenza. Tali principi orientano altresì le altre fonti tecniche (manuali operativi, eventuali linee-guida e simili) riguardanti il sistema contabile economico-patrimoniale o la redazione e la pubblicazione dei documenti finanziari per finalità informative generali delle amministrazioni pubbliche. Il Quadro Concettuale non prescrive tuttavia regole di rilevazione, valutazione e presentazione, nei documenti finanziari, di specifiche operazioni o altri eventi. Tale compito è demandato agli standard contabili e alle altre fonti tecniche.
I PRINCIPI DEFINITI NEL QUADRO CONCETTUALE FORNISCONO UNA GUIDA AGLI OPERATORI NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA RILEVAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI O ALTRI EVENTI NEI DOCUMENTI FINANZIARI, ALLORQUANDO NEGLI STANDARD VIGENTI MANCHI UNA DISCIPLINA SPECIFICA.
Il Quadro Concettuale è inoltre d’ausilio agli utilizzatori, migliorando la comprensibilità delle informazioni finanziarie fornite dalle amministrazioni pubbliche e rendendone più agevole la comparazione, sia tra le amministrazioni pubbliche italiane sia in ambito internazionale.
Nel Quadro Concettuale, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009, ivi inclusi gli enti di diritto privato a controllo pubblico. Sono escluse le società. Alcune caratteristiche delle amministrazioni pubbliche rivestono specifica rilevanza ai fini della definizione dei principi della rendicontazione finanziaria per finalità informative generali. In particolare, tali amministrazioni raccolgono una parte significativa delle proprie risorse in forza di poteri sovraordinati e impiegano le risorse, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per la produzione ed erogazione di una varietà di output nell’interesse di diversi possibili beneficiari (servizi in senso proprio, contribuzioni finanziarie, attività di regolazione e controllo, ecc.). Nel prosieguo, le espressioni erogazione di servizi e servizi erogati sono utilizzate in senso ampio, con riferimento alla produzione ed erogazione di tutte le possibili tipologie di output di un’amministrazione pubblica.