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Acquisto di immobile per caserma: possibile, ma serve adeguata motivazione

La Corte dei Conti Emilia-Romagna, con il parere n. 53/2026/PAR si è espressa sulla possibilità, per un Comune di “acquisire al proprio patrimonio indisponibile un immobile per destinarlo a caserma dei Carabinieri come sempre esistita nel territorio comunale, al fine di non privarsi del presidio dell’Arma, in ragione della sua fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata”.

Nel merito, la Sezione ritiene che, “nel contesto delle possibilità degli enti locali a “concorrere a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio” anche attraverso l’esercizio della propria autonomia negoziale, l’azione amministrativa debba essere esercitata nel rispetto dei principi di buon andamento e della indeclinabile garanzia dell’equilibrio dei bilanci di cui agli artt. 97, c. 1 e 2 Cost., 119 c. 1 Cost. e 81 Cost. In tale quadro (coerentemente con l’assetto normativo complessivamente enunciato in parte motiva), è pertanto possibile per l’Ente acquisire un bene al proprio patrimonio indisponibile, ove ciò risponda al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, previa attenta valutazione della congruità del corrispettivo, nel rispetto dei canoni generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento, motivando la decisione finale con le valutazioni compiute. Tali valutazioni dovranno comprendere, altresì, un’attenta ponderazione del successivo contratto da sottoscrivere con l’Amministrazione dell’interno tenendo anche conto delle spese future a carico dell’Ente che a detto contratto conseguiranno”.