Adeguamento compenso revisori
La Corte Conti Lombardia, con parere n. 156/2025, visto il quesito del Comune istante in riferimento alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, ovvero se:
sia possibile incrementare il compenso spettante ai revisori dell'ente locale, inizialmente stabilito con la deliberazione di nomina ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del TUEL in corso di svolgimento del rapporto, ove al momento della nomina fossero già vigenti i limiti massimi fissati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'interno e quello dell'Economia e delle finanze, e lo stesso non risponde a requisiti di congruità e adeguatezza rispetto alla complessità dell'incarico e al notevole incremento delle funzioni del revisore alla luce delle disposizioni della finanza pubblica, essendo significativamente inferiore ai parametri minimi individuati dall'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali reso dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017 e ai limiti massimi previsti dal decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, successivamente aggiornato aumento con decreto del MEF del 21 dicembre 2018.
Si è così espressa:
Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL (L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina), è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal DM 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.