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Adeguamento dotazione della quota cinque per mille

La legge di bilancio 2026, all’art. 1 comma 24 aumenta la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'Irpef da 525 a 610 milioni di euro annui. In particolare:

24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».


Quindi, con la novella apportata dal comma 24, l’autorizzazione di spesa – fermo restando gli importi ivi previsti per gli anni dal 2015 al 2021 – è ridefinita in 525 milioni di euro dal 2022 fino al 2025 e incrementata a 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Gli uffici del Senato ricordano che a differenza dell’istituto dell’8 per mille (in cui le somme corrispondenti alla relativa quota sono determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), per la quota del 5 per mille IRPEF è prevista una specifica autorizzazione legislativa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto l’istituto.

L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) aveva stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/MEF). L’articolo 1, comma 720, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse di 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa a 510 milioni per il 2020, 520 milioni per il 2021 e a 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

La normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre) possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo e per gli eventuali ricorsi che possono essere presentati dai medesimi soggetti. A protezione delle risorse, inoltre, la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi delle risorse del cinque per mille dell’IRPEF (nonché dell’otto per mille IRPEF), al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.


Come noto, la differenza tra 5x1.000; 8x1.000; 2x1.000 risiede nel beneficiario.

Il 5×1000 è una quota dell’IRPEF che i cittadini possono destinare al Comune di residenza, oltrechè ad enti del Terzo Settore, enti della ricerca scientifica, universitaria, sanitaria, alle associazioni sportive dilettantistiche.

L’8x1.000 è una quota dell’Irpef che i cittadini possono destinare allo Stato o alle confessioni religiose, che abbiano aderito al protocollo d’intesa. Se non viene effettuata la scelta specifica la quota verrà ripartita tra tutte le Confessioni e lo Stato in maniera proporzionale alle scelte espresse dalle altre persone.

Il 2x1.000 è una quota dell’IRPEF che i cittadini possono destinare a favore dei Partiti Politici iscritti nello specifico registro dei partiti che abbiano fatto richiesta di essere ammessi al riparto

Il contribuente non ha certo l’obbligo di destinare il 5, 8, 2 per mille, che tuttavia non sono alternativi tra loro. Il contribuente può liberamente scegliere di destinare al tempo stesso sia l’8 che il 2 che il 5 per mille.