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Adeguamento prezzi sui lavori non si riflette automaticamente sul compenso di direttore lavori e altre figure

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Servizio supporto giuridico - ha spiegato, con parere n. 3187/2025, le conseguenze in caso di adeguamento dei prezzi previsto dal DL 50/2022 senza aumento di lavorazioni. Non si riflettono automaticamente adeguamento prezzi dei compensi per il direttore dei lavori, collaudatori e altre figure tecniche.

Quesito:

Il necessario adeguamento dei prezzi previsto dal DL 50/2022 ss.mm. senza aumento di lavorazioni, comporta l'adeguamento in aumento anche del compenso spettante alla DL -esterna-, al coordinatore della sicurezza -esterno- , al CCT, e ai collaudatori?

Risposta:

Il Decreto-Legge 50/2022, noto anche come “Decreto Aiuti”, prevede misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale e per sostenere la ripresa economica. L’articolo 26 del decreto introduce disposizioni specifiche per la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, al fine di compensare l’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. Tuttavia, l’adeguamento dei prezzi previsto dal decreto non implica automaticamente un aumento dei compensi per i direttori dei lavori (DL) esterni, i coordinatori della sicurezza esterni, i collaudatori e i componenti del comitato tecnico (CCT). Infatti, il meccanismo previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022 riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione SAL, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, “unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi”. Pertanto sembra aver escluso un adeguamento dei corrispettivi di direzione lavori e coordinamento sicurezza a seguito dell’applicazione dei prezzi aggiornati. Sul tema si ricorda che ANAC, nel Comunicato del Presidente del 8 novembre 2022 ha precisato che il corrispettivo fisso ed invariabile nell’appalto a corpo non esclude, tuttavia, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. In conclusione i prezzari aggiornati, adottati in forza del decreto aiuti, non comportano una modifica automatica dell’importo contrattualmente pattuito per i servizi tecnici; tuttavia, qualora il titolare del servizio è chiamato ad eseguire delle prestazioni ulteriori al fine di applicare la normativa sopravvenuta di cui al decreto aiuti, tale prestazione aggiuntiva deve essere comunque pagata, non potendo dirsi rientrante nel corrispettivo del contratto stipulato.