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Adempimento spontaneo obblighi tributari

Lo schema di Decreto legislativo sulla riforma dei tributi locali, attuativo dell’art. 14 Legge delega n. 111/2023, prevede all’art. 3 “Adempimento spontaneo degli obblighi tributari”

1.Le regioni e gli enti locali, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l’istituto del ravvedimento.

Possono, altresì, inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l’applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quella di cui all’articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

2.Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, può inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ente territoriale in sede di controllo.