Affidamenti diretti a società che passano sotto il controllo di soggetti quotati senza gara cessano automaticamente
Il TAR Lombardia Sez. IV, con Sentenza n. 4292 del 30/12/2025, ha affermato che gli affidamenti diretti di servizi pubblici a società che passano sotto il controllo di soggetti quotati senza gara cessano automaticamente.
L'art. 34, comma 22, ultimo periodo, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che: "gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori".
La norma è chiara nel prevedere un limite temporale - quello del 31.12.2018 - agli affidamenti diretti a favore di società che, in epoca successiva al 31.12.2004, sono state poste sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento.
Essa, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si applica a tutti casi in cui le società affidatarie siano poste sotto il controllo di società quotate "successivamente al 31 dicembre 2004" e, dunque, anche laddove l'operazione societaria societaria sia intervenuta prima della modifica normativa intervenuta nell'anno 2015.
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla norma per ritenere cessato l'affidamento diretto: nel 2008 la L.G. s.r.l. - società affidataria, senza procedura di gara, del servizio di igiene urbana - è stata acquisita da una società, la L. s.p.a., che dall'anno 2013 emette strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati; l'operazione societaria non risulta essere avvenuta nel rispetto degli obblighi di pubblicità fissati dalla direttiva 2004/18/CE, garantendo l'accesso a informazioni adeguate a tutti i potenziali acquirenti e con predeterminazione e pubblicità dei criteri di selezione e aggiudicazione.
La tesi della ricorrente secondo cui l'art. 34 opererebbe solo per il periodo compreso tra il 2004 e il 2018 e non sarebbe più applicabile successivamente al 31.12.2018 non ha alcun appiglio nel testo della norma: che essa nulla disponga successivamente alla data 2018 è dovuto unicamente alla ragione per cui, dopo il 31.12.2018, tutti gli affidamenti diretti in questione sono cessati ipso iure.
La prosecuzione degli affidamenti, successivamente a tale data, si pone, dunque, in palese violazione della norma e la presa d'atto della cessazione, per quanto tardiva, resta comunque doverosa.
La circostanza che la cessazione dell'affidamento sia stata dichiarata dal Comune di Lodi successivamente al 31.12.2018 è, pertanto, la conseguenza di una intempestiva presa d'atto di una cessazione che si era già verificata, per volontà del legislatore, alla data del 31.12.2018 e non di un'applicazione retroattiva della norma.
Il Collegio ritiene questa interpretazione pienamente conforme alla lettera e alla ratio della norma, rispettosa della Costituzione, del diritto dell'unione europea e del principio espresso dalla Corte di giustizia dell'UE secondo cui, ove un appalto sia stato attribuito senza gara ad una società a capitale interamente pubblico, il fatto che nel corso del periodo di affidamento vengano ammessi a partecipare al capitale di detta società anche degli azionisti privati determina il cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che impone l'indizione di una gara (Corte giust. UE sent. 12 maggio 2022, C 719/2020). Si porrebbe, piuttosto, in palese contrasto con le norme della Costituzione invocate dalla ricorrente e con il diritto dell'UE consentire la salvezza di affidamenti diretti che sono illegittimamente proseguiti successivamente al termine previsto dal legislatore.