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Affidamenti in house da valutare con cautela

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 15 aprile 2025, pubblicata sul bollettino n. 17/2025, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata dal Comune ex articolo 30 d.lgs. n. 201/2022, contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza (anche “Ricognizione”) e alle criticità concorrenziali derivanti dalla scelta del futuro affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Napoli.

Preliminarmente, si ricorda che con la segnalazione AS1946, dopo aver rilevato alcune criticità relative all’andamento gestionale del servizio di trasporto pubblico locale affidato in house alla società ANM S.p.A., l’Autorità invitava il Comune di Napoli ad attivarsi tempestivamente per consentire l’espletamento della procedura a evidenza pubblica indetta dalla Regione Campania volta all’affidamento in concessione dei servizi minimi di TPL nel Comune di Napoli (lotto 5).

Nel corso del 2024, piuttosto che dare seguito a tale invito, il Comune di Napoli si è attivato – promuovendo (e ottenendo) una modifica della normativa regionale di riferimento – al fine di procedere a un nuovo affidamento in house allo stesso soggetto che da oltre 20 anni gestisce il trasporto pubblico locale a Napoli, con risultati in termini economici e qualitativi non ottimali.

In una prospettiva concorrenziale, non si possono che esprimere forti dubbi in relazione alla decisione di abbandonare una procedura a evidenza pubblica già indetta per procedere all’affidamento in house del servizio. Tale scelta, infatti, non appare in linea con i principi generali posti a tutela della concorrenza, determinando una situazione in cui nel Comune di Napoli il servizio di trasporto pubblico locale in esame continuerà a essere gestito dall’operatore storico per altri sei anni.

A ciò si aggiunga che il contenuto della Relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, adottata dall’Ente per motivare la scelta della forma di affidamento in house (anche “Relazione”), non risulta idoneo a giustificare il mancato ricorso al mercato, non tenendo debitamente conto dei risultati della pregressa gestione in house ed essendo basato su obiettivi ritenuti nella stessa Relazione “sfidanti … sia sul fronte dei costi che della produzione, della qualità e dell’efficacia”.

In relazione al trasporto pubblico locale la Ricognizione riporta le azioni intraprese dall’Ente per superare le criticità legate all’andamento gestionale dei servizi sotto il profilo qualitativo e rappresenta gli esiti relativi al grado di soddisfazione dell’utenza. Al riguardo, ferma restando l’assenza di terzietà del soggetto valutatore, si osserva sin da subito che sebbene da tali dati emerga un miglioramento della qualità del servizio nel corso degli ultimi anni, tuttavia molti degli indicatori qualitativi riportati non raggiungono i target stabiliti, attestando una soddisfazione dell’utenza bassa, soprattutto con riferimento alla produzione di superficie.

Nel motivare la scelta dell’in house, il Comune di Napoli fa, inoltre, riferimento agli incrementi quantitativi e qualitativi attesi dall’offerta del servizio da parte di ANM S.p.A., sottolineando come la società sia destinataria di ingenti risorse finanziarie, derivanti principalmente dai fondi del PNRR che consentiranno un importante rinnovo della flotta esistente.

Tali argomentazioni tuttavia non risultano convincenti, posto che l’ente non ha fornito alcun dato dal quale potersi ricavare che il rinnovo del parco mezzi porterà a un miglioramento della qualità del servizio tale da incrementare l’efficienza gestionale dell’operatore.

Le caratteristiche del nuovo affidamento sono basate, infatti, su proiezioni ottimistiche delle variabili economico-finanziarie e della quantità e qualità dei servizi all’utenza nell’orizzonte temporale considerato, ma muovono da una esperienza di gestione pregressa da parte di ANM che, sebbene in miglioramento nell’ultimo periodo, è comunque caratterizzata da indubbie criticità gestionali e operative, con persistenti difficoltà di raggiungimento degli obiettivi contrattuali.

In particolare, con riguardo all’andamento gestionale rileva, innanzitutto, la perdurante criticità del servizio sotto il profilo delle performance qualitative.

Come anticipato, secondo quanto dichiarato nella Ricognizione, ad eccezione degli indicatori contrattuali relativi alla qualità contrattuale e alla qualità degli obblighi di servizio, tutti gli altri indicatori non raggiungono i target stabiliti. Il riferimento è agli indicatori relativi alla qualità tecnica del servizio, alla puntualità del servizio (al riguardo, viene affermato che i risultati raggiunti confermano le performance del 2022 e sono migliorabili), all’accessibilità del servizio (per cui viene rilevato un “peggioramento rispetto al 2022 (95,7% di soddisfatti) ma comunque adeguato”) e alla soddisfazione dell’utente (ritenuti esplicitamente “ancora insufficienti”).

Nella relazione sulle ragioni che giustificano il mantenimento dell’affidamento in house a ANM, allegata al Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, viene ulteriormente precisato che tra gli aspetti più critici che emergono dalla indagine di customer satisfaction vi sono “la regolarità del viaggio (costanza dei tempi di passaggio dei mezzi); la comunicazione in caso di disservizi in genere (paline, sito, ecc.); la copertura adeguata del territorio (presenza di bus nel territorio)” .

Per quanto attiene alla motivazione economico-finanziaria, la scelta dell’affidamento in house da parte del Comune di Napoli si fonda su presunti risparmi di costi e incrementi di ricavi emergenti dal PEF che sarà adottato. Sono inoltre evidenziati i risparmi che deriverebbero per l’amministrazione dal regime di net cost e dalla determinazione di costi inferiori ai costi standard, che rappresentano attualmente il valore di riferimento per la fissazione dei corrispettivi a base d’asta in caso di affidamento tramite procedura a evidenza pubblica. In particolare, l’Ente indica una previsione di risparmio complessivo di circa 130 milioni di euro per i sei anni di affidamento, con un risparmio annuo paria a circa 21,5 milioni di euro rispetto al costo standard da porre a base di gara.

A tale riguardo si osserva che il Comune di Napoli non ha fornito alcuna evidenza a supporto delle stime indicate, ma solo generici riferimenti al miglioramento della flotta e delle politiche di mobilità. Diversamente, la Relazione conferma la gestione poco efficiente da parte di ANM che ha registrato costi di produzione superiori (del 40%) rispetto ai costi standard, con un andamento decrescente solo nell’ultimo periodo per effetto della procedura concordataria (il cui termine è previsto per il 30 giugno 2025). Sebbene il Comune affermi un miglioramento dei risultati 2023 rispetto all’anno 2022, a conferma del processo di efficientamento dell’azienda, non si può comunque condividere l’assunto per cui tali risultati assicurino il raggiungimento dell’obiettivo di un costo chilometrico inferiore ai costi standard che dovrebbe essere alla base del futuro PEF. Tale obiettivo, infatti, non solo allo stato non risulta attuale, ma non è neppure scontato che sia raggiunto in futuro, secondo quanto dichiarato anche dallo stesso Comune di Napoli.

In ogni caso, lo stesso D.M. MIT n. 157/2018 riconosce la possibilità di utilizzare il costo standard quale corrispettivo a base d’asta “con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell’efficienza del settore”. Non vi sarebbe pertanto il divieto di fissare un corrispettivo a base di gara minore, se l’amministrazione lo motivasse con il fine di promuovere l’efficienza del servizio.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, l’Autorità auspica che codesto Comune riveda la propria decisione di affidare in house il servizio di trasporto pubblico locale alla società ANM S.p.A., in modo da eliminare le distorsioni concorrenziali sopra evidenziate.

Si invita, infine, codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate”.