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Affidamenti in house: le forme di pubblicità per l'acquisto di partecipazioni pubbliche

Il Consiglio di Stato, con una importante pronuncia, ha stabilito un principio fondamentale in materia di pubblicità degli atti relativi all'acquisto di partecipazioni in società pubbliche: sono pienamente legittime le forme di pubblicità "tradizionali" adottate dagli enti locali, purché conformi alle previsioni legislative e statutarie vigenti in materia di pubblicazione degli atti amministrativi.

La controversia nasceva dall'impugnazione di una delibera comunale che disponeva l'acquisizione di una partecipazione societaria in una società pubblica e il conseguente affidamento in house del servizio di igiene urbana. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo insufficienti le modalità di pubblicazione adottate dal Comune, che si era limitato alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale.

Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la decisione, affermando che le forme di pubblicità utilizzate dall'ente locale erano pienamente legittime in quanto conformi sia all'art. 124 del TUEL (che prevede la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi) sia allo Statuto comunale che disciplina le modalità di pubblicazione degli atti.

I Giudici hanno chiarito che, poiché il Legislatore ha demandato agli enti locali l'individuazione delle modalità di "consultazione pubblica" previste dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate), è legittimo il ricorso alle forme istituzionali di pubblicità previste dall'ordinamento degli enti locali.

La sentenza rappresenta un importante chiarimento operativo per le amministrazioni locali, confermando la validità delle modalità "ordinarie" di pubblicazione anche per gli atti relativi all'acquisto di partecipazioni societarie, senza necessità di forme di pubblicità ulteriori o diverse rispetto a quelle normalmente utilizzate per gli atti dell'ente.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a semplificare e razionalizzare gli adempimenti pubblicitari a carico degli enti locali, evitando inutili duplicazioni o aggravi procedimentali non espressamente previsti dalla legge.