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Affidamento in house da comparare (anche) con le convenzioni CONSIP

L'art. 10 del D.L. 77/2021 prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici. L'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Il comma 3 dispone che, ai fini dell'art. 192 c. 2 del Codice "la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali".

Si introduce quindi un ulteriore elemento nella motivazione del ricorso all' in house in luogo del mercato ed in particolare per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta oltre ai "benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". Posto che la norma riguarda l'affidamento in house della definizione ed avvio delle procedure previste dal PNRR o a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria, parrebbe che debba intendersi riferita alla comparazione dell'offerta in house con quella delle stesse centrali di committenza regionali.

In realtà, anche leggendo i dossier di documentazione e considerata l'assenza di "standard" nazionali in materia di procedure di affidamento, la norma potrebbe avere una valenza generale. La comparazione con i benchmark delle convenzioni CONSIP è infatti già prevista per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico. In questo senso, nella comparazione con il "mercato", si ritiene che già ora non si possa non tenerne conto, ammesso che siano stati approvati gli standard.

Tuttavia, la comparazione per un affidamento in house risulta particolarmente difficile posto che, per loro natura, i benchmark sono degli standard (caratteristiche essenziali e relativi prezzi) riferiti a determinate tipologie di beni e di servizi offerti, appunto, in maniera standardizzata. Il ricorso all'in house spesso avviene (o dovrebbe avvenire) proprio per garantire delle specificità non altrimenti conseguibili sul mercato, oltre il mero fattore prezzo.